Pane e Pizza – Validità attestati, formazione, qualifiche e abilitazione professionale alla professione

L’attività di panificazione è un’attività artigianale o industriale che si identifica con l’intero ciclo produttivo del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. In Italia è regolamentata da norme regionali intese a disciplinare l’attività di produzione e vendita del pane con la finalità di valorizzare la professionalità artigiana, nonché la promozione, la modernizzazione e lo sviluppo dell’attività di panificazione onde garantire il diritto di informazione del consumatore.

Gli adempimenti legislativi hanno introdotto la segnalazione alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che deve essere redatta in modalità telematica utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito web del Comune di residenza presso le pagine dedicate allo Sportello unico per le attività produttive.

Le imprese individuali e societarie aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), devono presentare la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane.

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Per le finalità di cui al provvedimento A.C. 3265-A, 2017 – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane e in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente, si individuano le seguenti denominazioni: “pane”, “pane fresco”, pane di pasta madre, pane con pasta madre, “pane conservato”, “prodotto intermedio di panificazione”, “panificio”, “impresa di panificazione”, “forno regionale artigianale”, “responsabile dell’attività produttiva”, escluso il pane prodotto dall’imprenditore agricolo nell’ambito dell’attività agricola da lui svolta.

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Le istituzioni/scuole/enti/associazioni professionali private possono rilasciare attestati di formazione. L’attestato di qualifica professionale dei servizi prestati dai soci può essere rilasciato ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) ma non è comunque requisito utile per l’esercizio dell’attività professionale.

Le persone tenute a seguire gli appositi corsi di formazione e a ricevere il relativo attestato sono

  • Le persone che svolgono mansioni a rischio più elevato – nella delibera 342/2004  le mansioni a rischio più elevato sono classificate come LIVELLO 2
  • Le persone che svolgono mansioni che comportano comunque un rischio, anche se più basso delle precedenti – nella delibera n. 342/2004  le mansioni a rischio più basso del livello 2 sono classificate come LIVELLO 1

Tutti coloro che svolgono attività che non comportano rischi igienico sanitari per i consumatori non hanno alcun obbligo di frequentare corsi formativi e quindi non necessitano di alcun attestato.

Le persone che sono già in possesso di specifici titoli di studio, anche se svolgono mansioni classificate a rischio, possono ottenere direttamente l’attestato senza necessità di frequentare corsi di formazione e sono:

  • diploma di scuola alberghiera
  • diploma di perito agrario
  • laurea in medicina e chirurgia, biologia, farmacia, medicina veterinaria
  • tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro (o titolo equipollente)
  • assistente sanitario (o titolo equipollente)
  • scienze infermieristiche ( o titolo equipollente)
  • tecnologia alimentare ( o titolo equipollente)
  • scienze nutrizionali (o titolo equipollente)
    agraria
  • scienza delle produzioni animali ( o titolo equipollente)
  • altri titoli di studio con documentato superamento di almeno un esame in discipline attinenti i rischi biologici collegati al consumo di alimenti.

I corsi di formazione professionale sul territorio italiano vengono organizzati da:

  • Dipartimenti di sanità pubblica delle Aziende Usl competenti per territorio di residenza o di luogo di lavoro oppure da  aziende preposte che rispettino gli obblighi previsti dal regolamento europeo CE 852/2004 e da altre normative specifiche di settore in materia di autocontrollo, previa valutazione di congruità del corso con gli obiettivi di formazione stabiliti dalla delibera  della Giunta regionale 342/2004;
  • Docenti di formazione professionale per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del decreto legislativo 59/2010, così come regolamentato nella nostra regione dalla delibera di Giunta 1597/2010;

I corsi di formazione professionale si differenziano dai corsi “non professionali” poiché i primi prevedono che al termine del corso venga rilasciato un “attestato di formazione e qualifica professionale“, mentre quando un corso non è “professionale” è previsto il rilascio di un “attestato di frequenza“ non valido nel mondo del lavoro a fini legali. Con il termine di qualifica professionale si intende il raggiungimento, da parte del discente, di un determinato standard di conoscenze, competenze e abilità richieste per lo svolgimento di una certa professione.

Le qualifiche professionali si suddividono in 8 livelli di qualifica secondo il Quadro europeo delle qualifiche professionali. Il Repertorio delle qualifiche comprende tutte le qualifiche professionali regionali classificate in base all’area professionale di appartenenza e costituiscono l’elemento fondante-costitutivo del SRQ e sono definite in coerenza con le indicazioni comunitarie e le disposizioni nazionali vigenti.

Lista delle qualifiche professionali contemplate nel settore alimentare: Formazione e lavoro, sistema regionale qualifiche (vai al link).

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