Saccharomyces Cerevisiae trattato con raggi UV alla vitamina “D” – Reg.(UE) 1018/2018

Il nuovo regolamento di esecuzione, entrato in vigore il 18 Luglio 2018 (Reg. UE 1018/2018), ha autorizzato, l’estensione al trattamento con raggi UV, del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae), quale nuovo alimento, normato dal precedente Reg. UE 2283/2015.

Il nuovo testo prevede la modifica del precedente Reg. UE n. 1169/2011 e l’abrogazione del regolamento CE n. 258/97 unitamente al regolamento (CE) n. 1852/2001.

Europa

Il 30 giugno 2017, l’autorità competente della Danimarca presentò una proposta di valutazione, dietro la spinta di Lallemand Bio-Ingredients, riguardante l’estensione all’utilizzo e dei livelli massimi di impiego, del lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV, quale nuovo ingrediente da utilizzare per determinati prodotti alimentari, tra cui: pane e panini lievitati e prodotti di panetteria fine, nonché gli integratori alimentari.

La domanda proponeva un’estensione ad altre categorie di alimenti in merito all’impiego del lievito S. Cerevisiae trattato con raggi UV: lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico e integratori alimentari. Il richiedente ha chiesto inoltre di ridurre il valore minimo della specifica relativa al contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito.

La commissione ha ritenuto che la proposta dei richiedenti soddisfa appieno i criteri per i nuovi alimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 e anche la domanda di estensione, presentata in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per di più soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.

L’allegato al regolamento esecutivo (UE) 2017/2470 ha subito le seguenti modifiche:

Condizioni di utilizzo

  • Pane e panini lievitati: 5 μg di vitamina D2/100 g
  • prodotti da forno fini lievitati: 5 μg di vitamina D2/100 g
  • Integratori alimentari come definiti nella direttiva 2002/46/CE
  • Lievito fresco e lievito secco preconfezionati per cottura in forno domestico: 45 μg/100 g per il lievito fresco 200 μg/100 g per il lievito secco

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2”.

  1. La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari è “lievito alla vitamina D” o “lievito alla vitamina D2”.
  2. L’etichetta del nuovo alimento deve recare l’indicazione secondo cui il prodotto alimentare è destinato unicamente alla cottura in forno e non deve essere consumato crudo.
  3. L’etichetta del nuovo alimento deve recare istruzioni per l’uso rivolte ai consumatori finali, affinché non sia superata una concentrazione massima di 5 µg/100 g di vitamina D2 nei prodotti finali cotti in forno domestico.»
  • Il lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) è trattato con raggi ultravioletti per indurre la conversione dell’ergosterolo in vitamina D2 (ergocalciferolo).
  • Il contenuto di vitamina D2 nel concentrato di lievito varia tra 800 000 e 3 500 000 UI di vitamina D/100 g (200-875 μg/g).
  • Il lievito può essere inattivato.
  • Il concentrato di lievito è mescolato con il lievito per panificazione normale al fine di non superare il livello massimo nel lievito fresco e nel lievito secco preconfezionati, per la cottura in forno domestico.
  • I granuli dovranno essere “scorrevoli” di colore marrone chiaro.

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